Semplicemente
5/9/20101:42

GIOCHI & CONCORSITEST & SONDAGGI AGORÀ

Istruzioni previdenti

In arrivo il boom delle assicurazioni on line
L'uso della Rete rappresenta la più veloce diffusione di tecnologia della storia. Proprio per questo le assicurazioni si sono rivolte ad Internet per aumentare il proprio giro d'affari e massimizzare l'accesso al mercato.
Secondo gli addetti ai lavori l'e-business è in grado di premiare le assicurazioni, con un risparmio di circa 60mila dollari l'anno sulle spese dei call-center (centralini telefonici) e con un incremento della sottoscrizione di polizze sanitarie da 45 a 100 al giorno. Un successo garantito dal fatto che gli utenti e, dunque, i possibili clienti raddoppiano ogni 2-3 anni. Pensiamo infatti che la radio, per giungere a 100 milioni di utenti, ha impiegato 60 anni; per la tv sono stati necessari 30 anni, 15 per le trasmissioni via cavo mentre solo 7 per Internet. Secondo le previsioni, alla fine del 2001 saranno attivi 48 milioni di supporti a Internet diversi dal personal computer: i telefonini. E nel 2002, nel mondo, saranno 398 milioni gli utenti collegati a Internet, contro gli attuali 196 milioni e i 142 milioni dello scorso anno. Stiamo evidentemente facendo considerazioni su scala planetaria, ma sappiamo che la maggiore diffusione di utenti si registra negli Stati Uniti d'America, seguiti dall'Europa occidentale e dai paesi asiatici con al primo posto il Giappone.

Un sistema interattivo per un cliente protagonista. Internet rende più interattivo il sistema della vendita assicurativa. Se prima avevamo a che fare con l'agente porta a porta, adesso dobbiamo confrontarci con una serie di offerte strutturate in un sito Internet. Le maggiori compagnie assicurative nazionali e i più grandi Broker hanno creato siti con offerte personalizzate per gli utenti. Prima di proseguire nella vostra navigazione su questi siti, vi consigliamo di leggere attentamente i prospetti informativi che anticipano l'offerta dei prodotti on line veri e propri. Spesso ci sono delle guide divise per tipologie assicurative. A volte c'è la possibilità di crearsi autonomamente un proprio piano previdenziale descrivendo dentro appositi form le esigenze che vogliamo veder soddisfatte dalla assicurazione. Si possono richiedere dei preventivi on line e la forma di pagamento generalmente è tramite carta di credito. L'assicurazione ha decorrenza quasi immediata. L'interattività snellisce la burocrazia: niente più comunicazioni scritte anche per un semplice cambio di indirizzo. E' possibile aggiornare la propria polizza dal sito oltre a verificare immediatamente le scadenze dei premi.

Alcune raccomandazioni. L'ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ha redatto una serie di regole da seguire quando si stipula una polizza in Rete. Eccone un piccolo promemoria:
1) Tenere presente che si può entrare in contatto con persone non regolarmente abilitate. Allora sempre meglio verificarne l'abilitazione presso lo stesso ISVAP.
2) Evitare di stipulare polizze con imprese estere non ammesse all'esercizio dell'attività in Italia, dato che si rischia di acquistare coperture non conformi alle leggi italiane.
3) Controllare attentamente nel contratto la legge che regolamenta le controversie.
4) Il contratto deve comunque essere sempre consegnato su carta. Controllare sempre la data di decorrenza della copertura assicurativa.
5) Per le RC Auto devono essere consegnati al contraente, oltre al contratto, il contrassegno e il certificato assicurativo in originale. 6) Quando si contatta il sito di un agente o di un broker verificare sempre la sua iscrizione all'albo agenti o broker.

E sulla Rete crescono i siti di Broker. L'AIBA, Associazione Italiana Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni, ha reso noti i risultati del suo recente rapporto sulle attività dei "professionisti della polizza". "Il broker del 2000", questo il titolo dell'indagine dell'AIBA realizzata in collaborazione con l'Irsa (Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni).

I broker in Italia sono già a quota mille. Il loro giro d'affari è stimato intorno ai 15 miliardi di lire complessivi. Il successo della categoria è dovuto la fatto che il mercato assicurativo sempre in crescita ha bisogno di intermediari competenti e attenti alle esigenze del cliente. Piccoli e medi broker operano nell'ambito della loro regione. Solo il 27% lavora su tutto il territorio nazionale. La loro specializzazione è quella dei rischi industriali, ma sono fortemente presenti anche nel ramo delle RC Auto e della responsabilità civile generalizzata.

Assicurazioni e Internet: matrimonio in banca? Internet ha avuto la sua influenza positiva anche nella creazione di un legame stretto all'interno del mondo finanziario: quello tra banche e assicurazioni. Se le banche fanno da anni spietata concorrenza alle compagnie all'interno dell'universo polizza, adesso la strategia del contrattacco si chiama Assurbanking, cioè le assicurazioni rispondono allargando gli orizzonti operativi, e offrendo in prima battuta alla clientela acquisita e potenziale, la possibilità di un conto corrente e di tutta una serie di servizi (purché di effettiva qualità) ad esso connessi.

Oggi gli assicuratori hanno capito che la partita del risparmio gestito va giocata su tutti i fronti. Il compito è difficile perché presuppone la concorrenza con un sistema, quello bancario, che se pur pieno di difetti per l'utenza, è ormai radicato negli schemi mentali della gente. E' ed è in questa lotta che Internet si rivela uno strumento efficace per gli assicuratori. Internet e Call center, utilizzati in maniera integrata, consentono di entrare direttamente a casa o nell'ufficio del cliente e di offrire una serie sinergica di servizi e prestazioni assicurative e bancarie.

Scadenze contrattuali segrete
Ad eccezione di situazioni eccezionali la compagnia di assicurazioni non è tenuta ad avvisare la clientela delle scadenze contrattuali delle polizze.

Ma quali sono questi casi particolari?
Per casi particolari si intende ad esempio quando la società è vincolata da precise intese con istituti bancari, finanziarie, ecc… vale a dire, se esiste un vincolo ipotecario per un determinato bene garantito (incendio, furto, fideiussione e così via). Ad eccezione di questi casi, le imprese assicuratrici non sono tenute ad inviarvi avvisi di scadenza.

Questo è quello che prevede la legge, ma la prassi prevede invece che nella stragrande maggioranza dei casi gli avvisi vengano comunque inoltrati. Questo, ovviamente, non solo per fornire un servizio al cliente, ma anche per non perdere il cosiddetto portafoglio-assicurati.

Poi naturalmente questi avvisi di scadenza diventano un modo per inviare note informative su ogni tipo di nuovi prodotti assicurativi.

Ma sapete cosa succede se non vi ricordate di rinnovare la polizza entro 15 giorni dalla data di scadenza e procurate un danno ad altri, o subite un furto in casa ed altri spiacevoli inconvenienti? La vostra polizza sarà priva di valore, che equivale a dire che è come se non foste assicurati.

Attenzione anche al giorno in cui rinnovate la polizza: può accadere che la copertura riprenda vigore alle 24 del giorno in cui avete pagato il premio e non immediatamente. Il contratto non ha sempre effetto immediato, ad esempio a volte può acquistare validità solo quando l'agenzia viene autorizzata dalla direzione ad inserire nel computer i dati del rinnovo.

Si tratta comunque di casi sporadici, tanto è vero che spesso sulla quietanza di rinnovo, oppure nei casi in cui è necessario rifare la polizza, per elevare o ridurre il valore del furto o dell'incendio, viene posto in evidenza che la copertura entrerà in vigore dalle ore 24 di quello stesso giorno.

Come evitare i rischi di "scoperture". Una buona idea potrebbe essere quella di avvalersi dei pagamenti tramite bonifici bancari, purtroppo però questa modalità è possibile solo quando i premi sono fissi, cioè non soggetti a variazioni di tariffe. Se invece si tratta di tariffe indicizzate, oppure di costi legati ai bonus/malus questo meccanismo non può attivarsi, a meno che l'assicurato non si informi in anticipo sugli importi da versare.

Prudenza ed intelligenza. Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le condizioni di polizza, comprese eventualmente quelle relative all'Incendio e Furto. Non si dimentichi però che la legge fa obbligo alle compagnie di separare il costo della RC che è obbligatoria dalle altre polizze facoltative
Attenzione alle clausole di esclusione e rivalsa. Il contratto di polizza potrebbe prevedere il diritto dell'assicurazione a rivalersi sull'assicurato per ottenere la restituzione di quanto pagato per danni a terzi, ad esempio, per guida in stato di ebbrezza, ovvero sotto l'effetto di droghe, oppure se la patente è scaduta, o se il veicolo è da revisionare o addirittura, in certi casi, se il conducente è persona diversa dal conducente assicurato.

Molte compagnie offrono polizze che, oltre al classico bonus-malus, prevedono una franchigia: in caso di sinistro, cioè, l'assicurazione pagherà per intero i danni, ma richiederà il pagamento della franchigia. Questo tipo di polizza può essere vantaggioso rispetto al bonus-malus tradizionale, specialmente per i conducenti più accorti.
Richiesta di interruzione dei termini di prescrizione. La raccomandata AR deve esplicitare la mia intenzione d'interrompere la prescrizione e la mia volontà di essere risarcito. Il modello da seguire sarà più o meno così:

Spettabile
………………………..
Nome Compagnia di assicurazioni
……………………………………
Via, numero civico
……………………
Cap, città
Città, data

Oggetto: Interruzione termini di prescrizione, Sinistro n…………………..del…/…/…
Relativo a Polizza n…………………….

Spettabile Nome Compagnia,

con la presente e con riferimento al sinistro indicato in oggetto,Vi comunico la mia volontà di interrompere i termini di prescrizione, previsti dall'art. 2952 del Codice Civile, e l'intenzione di ottenere il risarcimento del danno subito.

Distinti saluti
…………………..
Firma Contraente
Nome Cognome Contraente
…………………………….
Via, numero civico
……………………
Cap, città
……………………
Telefono
……………………..

Un caso di prescrizione. A marzo dello scorso anno, il signor Rossi è stato coinvolto in un grave incidente d'auto. La sua controparte è deceduta e lui ha riportato serie lesioni fisiche, tanto che gli è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 10%.
Quando ha presentato la denuncia di incidente alla sua assicurazione, ha segnalato di avere riportato serie lesioni fisiche. Questo perché nella sua polizza auto era previsto un massimale per gli infortuni riportati dal guidatore occasionale del veicolo.
Nell'ottobre scorso, il signor Rossi ha chiesto all'assicurazione di essere risarcito. Ma la risposta è stata:"Siamo spiacenti, ma la pratica è caduta in prescrizione". Dunque il signore in questione non ha ottenuto nessun risarcimento.

Questo perché non aveva inviato la raccomandata di richiesta di sospensione dei termini di prescrizione.

La ricongiunzione contributiva
Oggi è sempre più difficile avere un posto fisso e un unico datore di lavoro e questo si ripercuote anche sulla previdenza. Si rende cioè necessaria l'unificazione dei contributi versati nei vari fondi previdenziali per ottenere, alla fine dell'attività lavorativa, un unico trattamento previdenziale.

Infatti, la ricongiunzione concorre al raggiungimento dell'anzianità contributiva, e quindi è utile per quanti desiderino andare in pensione prima del raggiungimento del limite di età.
L'operazione non è semplice visto che è regolata da diverse disposizioni che fanno riferimento a diversi istituti e casse di previdenza.

In genere l'interessato deve presentare un'apposita istanza, indicando i periodi di lavoro antecedente a quello attuale e l'ente di previdenza presso cui sono stati accreditati i relativi contributi.

La ricongiunzione può essere gratuita o a titolo oneroso.

La possibilità di ricongiunzione, per la quale non è previsto alcun onere finanziario a carico del richiedente riguarda:

1) i dipendenti pubblici (statali, dipendenti degli enti locali), che cessano dal servizio senza diritto alla pensione del fondo di provenienza. In questo caso il trasferimento dei vari spezzoni contributivi avviene presso il regime generale Inps.

2) i dirigenti di azienda industriale iscritti all'Inpdai. Possono ricongiungere i contributi Inps all'Inpdai (dopo un minimo di 5 anni di iscrizione a quest'ultimo ente). Oppure trasferire quelli Inpdai all'Inps: in questo caso si richiede la cessazione dell'attività con qualifica di dirigente;

3) artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Non è prevista nessuna condizione per la ricongiunzione presso il regime generale Inps e conseguente cumulo con la contribuzione da lavoro dipendente.

La ricongiunzione onerosa riguarda invece i periodi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tale ultimo caso è necessario che il lavoratore possa far valere almeno cinque anni (260 settimane) di contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti successivi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

Se volete saperne di più consultate il Decreto legislativo del 30 aprile 1997 n.184, "In materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

Si può presentate solo un domanda? Nel momento in cui si presenta una seconda domanda di ricongiunzione è possibile riunire i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella richiesta la prima volta.
Ove non sussista il requisito dei dieci anni è possibile presentare una seconda domanda contestualmente alla domanda di pensione, purché diretta alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.

Quanto costa?
Per calcolare il costo della ricongiunzione bisogna tenere in considerazione alcuni elementi variabili quali:
• data di presentazione della domanda;
• età del richiedente, riferita alla data della domanda;
• anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi ricongiunti) riferita alla data della domanda;
• sesso del richiedente.

La ricongiunzione dei liberi professionisti. Possono chiedere la ricongiunzione all'INPDAI i dirigenti iscritti all'Istituto e i loro superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato.

Il dirigente interessato alla ricongiunzione della propria posizione assicurativa deve inoltrare una domanda indirizzata all'INPDAI- Direzione Centrale della Previdenza - Ufficio I, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È opportuno che tale lettera indichi come oggetto "domanda di ricongiunzione ex -legge 45/1990".

Nel testo della lettera il dirigente deve evidenziare oltre il proprio cognome, nome, luogo, data di nascita, numero di conto personale all'INPDAI:

- tutti i periodi di contribuzione da ricongiungere ivi compresi i periodi figurativi e da riscatto;

- gli enti, casse o fondi per i liberi professionisti, con la loro esatta denominazione, presso i quali esistono in suo favore periodi da ricongiungere;

- la presumibile data in cui intende presentare la domanda di pensione.

In calce alla lettera è opportuno che il dirigente indichi cognome, nome, indirizzo e il numero del telefono dove può essere contattato per eventuali chiarimenti.

La tua polizza ti conviene? Scoprilo qui!
Scegliere la compagnia giusta per assicurarsi è più che mai "strategico" per il portafoglio, visti anche i recenti aumenti. Che ne dite, quindi, di qualche suggerimento per tenere sotto controllo il comportamento della vostra compagnia per capire se vi conviene cambiare?

1) Se il vostro premio è aumentato più dell'inflazione programmata (1,7% per l'anno in corso), oppure la compagnia non vi ha comunicato con una lettera personalizzata l'aumento (anche piccolo), avete il diritto di disdettare fino all'ultimo giorno di validità della polizza, senza preavviso, via fax, con raccomandata a/r o di persona in agenzia.

2) In tutti gli altri casi la disdetta va data con 30 giorni di preavviso e solo per fax o raccomandata.

3) Tutte le polizze senza "tacito rinnovo" si intendono sciolte alla scadenza annuale, senza necessità di comunicazione. È il caso, ad esempio, delle polizze telefoniche.

4) Tutte le volte che cambiate assicurazione la compagnia di provenienza ha il preciso dovere di fornirvi l'attestato di rischio, documento che certifica la classe di merito cui appartenete, indispensabile per stipulare una nuova polizza senza ripartire dalla classe più bassa. Le compagnie che contravvengono all'obbligo vanno denunciate all'Isvap, cioè l'Istituto di vigilanza.

5) In tutti i casi in cui disdettate, oppure la polizza non prevede il "tacito rinnovo", non esistono i 15 giorni di tolleranza successivi alla scadenza, quindi non siete coperti e non potete circolare.

6) Se passano più di sei mesi dal momento in cui scade, o disdettate la vostra assicurazione al momento in cui ne stipulate un'altra, perdete la classe di merito di appartenenza e la vostra "storia" personale viene annullata: vi tocca, insomma, ripartire dalle tariffe più alte.

Volete risparmiare? Andate su Internet. Sempre più gente ha capito che per risparmiare sulle assicurazioni è meglio stipulare polizze direttamente su Internet. Le polizze on line sono molto convenienti per tutti tranne che per i guidatori appartenenti alle cosiddette "categorie a rischio": giovani sino a 25 anni, residenti in zone a elevata incidentalità, eccetera.

Prima di stipulare un contratto con un'impresa presente in Rete è bene leggere attentamente le informazioni pubblicate sul sito e, in caso di dubbio sulla compagnia o sulla correttezza delle offerte, interpellare l'Isvap, telefonando al numero 06421331 o consultando il sito www.isvap.it. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati nel caso vengano proposte polizze telefoniche a prezzi troppo al di sotto della norma.

…oppure assicuratevi al telefono! I contratti di assicurazione possono essere stipulati con una compagnia mediante accordo telefonico, senza altri intermediari. In questo modo è possibile ottenere notevoli risparmi sul premio, sia per i minori costi distributivi sia per il maggior impiego di parametri di personalizzazione, che dissuadono gli automobilisti più indisciplinati dal sottoscrivere una polizza del genere.

L'automobilista contatta direttamente l'impresa e si fa compilare un preventivo. In caso d'intesa, può pagare il premio in un'unica soluzione mediante carta di credito, conto corrente postale, bonifico bancario o assegno. Accertato il pagamento, la compagnia invia un fax che abilita alla circolazione e sostituisce momentaneamente il contrassegno di assicurazione. Quest'ultimo arriva per posta, insieme al contratto e a tutta la documentazione relativa.

Dopo un furto reagite così
Nessuno se lo augura, ma subire un furto in casa non è purtroppo improbabile. Quando si rientra in appartamento e si scopre che vi sono passati i ladri è bene compiere subito una serie di operazioni utili a evitare ulteriori inconvenienti e, nei casi più fortunati, a recuperare il bottino. Qualcuna di esse potrà apparire scontata, ma con la concitazione del momento e con l'inevitabile shock non è affatto automatico ricordarsi di tutto.

Anzitutto trovate la lucidità per fare subito un accurato inventario di ciò che manca, specificando il valore di ogni oggetto. La prima perlustrazione è quella più importante, quindi è auspicabile che non sfugga niente, anche se in un secondo momento è possibile aggiungere altre voci alla lista dopo aver presentato un supplemento di denuncia alle autorità.

Il secondo passo è la denuncia a Polizia o Carabinieri, una cui copia dovrà essere poi allegata alla denuncia che si presenterà all'assicurazione nei giorni immediatamente successivi al furto. Necessaria anche la documentazione relativa ai beni rubati: vanno bene foto, fatture di acquisto, dichiarazioni testimoniali o altri giustificativi. Ricordarsi, inoltre, di non cancellare le tracce del passaggio dei furfanti.

La denuncia alla compagnia assicuratrice va presentata direttamente in sede o inviata per raccomandata. Oltre ai dati dell'assicurato, bisogna inserire una serie di dettagli sulla dinamica del furto, descrivendo se possibile il percorso dei malviventi, gli ostacoli che hanno dovuto superare e gli attrezzi utilizzati. Tutte operazioni, queste, che vi auguriamo di non dover mai compiere. Ma sapere cosa fare è sempre bene!

E se sparisce l'auto? Dopo un furto d'auto la denuncia non è solo un obbligo di legge per l'assicurato: essa serve anche a scaricare completamente la responsabilità sull'uso che dell'auto può essere fatto da quel momento in poi. Se, ad esempio, con la nostra vettura rubata vengono provocati danni, una tempestiva denuncia ci mette almeno al riparo dai guai più grossi e da eventuali conseguenze penali. Dopo aver segnalato il furto alle autorità si può informare anche la compagnia di assicurazione, specificando gli estremi dell'auto rubata e quelli della polizza. Una curiosità per finire: se non lasciate nella vettura il libretto di circolazione il ladro potrà usufruirne limitatamente. Per lui magari non sarà un deterrente, ma almeno gli renderete la vita più difficile!

In caso di scippo o rapina. L'unica forma preventiva, in caso di scippo o rapina, è quella di non opporre resistenza: lo consigliano sia le forze dell'ordine che le compagnie assicurative. Quindi sangue freddo: se vi strappano via qualcosa mentre camminate dovete essere bravi a controllarvi, pensando che un po' di soldi e qualche documento o una collana non valgono il rischio di danni alla persona. A fatto avvenuto bisogna seguire la stessa procedura valida per il furto: denuncia a Polizia o Carabinieri, quindi denuncia alla compagnia.

Guida alla riforma previdenziale del 2001
Sono le nuove regole dell'ormai famoso decreto legislativo numero 47 che riforma la disciplina fiscale della previdenza complementare in Italia. Ecco i principali capisaldi della riforma previdenziale:

a) L'abolizione dell'imposta del 2,5% sui premi assicurativi. In questo modo le polizze vita avranno maggiore spinta, soprattutto i contratti che prevedono il versamento di un premio unico sostanzioso.

b) La possibilità di scontare dalla dichiarazione dei redditi i premi pagati. Chi investirà in previdenza potrà portare in deduzione dall'imponibile Irpef le somme versate fino al 12% del reddito con un massimo di 10 milioni. Attenzione: perché questo giro di vita riguarda solo i nuovi contratti 2001 e per i fondi pensione anche i vecchi iscritti.

c) Cambia il regime tributario sulla gestione dei fondi: pagheranno un'imposta sostitutiva dell'11% (rispetto al 12,5 che si applica a prodotti finanziari come i fondi comuni) sul risultato netto maturato ogni anno.

Cosa c'e da sapere sulle nuove polizze vita? Per quanto riguarda la tipologia, i contratti di vita si dividono in tre filoni: le polizze di rischio (morte, invalidità, non autosufficienza); le polizze pensionistiche o Fip (agevolate come i fondi pensione) e le polizze finanziarie che perdono il beneficio fiscale. Tutte e tre le tipologie beneficiano comunque dell'abolizione della tassa sui premi versati.
Polizze vita equiparate ai fondi pensione. Stessi vincoli di lunga durata, stessi vantaggi fiscali, stesse limitazioni in fatto di prestazioni finali. Anche l'obiettivo è identico: il piano individuale di previdenza è lo strumento che serve a costituire una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria. Per raggiungerlo occorre che al termine del percorso il capitale maturato si trasformi in rendita.
La vita fiscale di un Fip si divide in tre tempi. Il primo è il versamento dei contributi (con la facoltà di dedurre dalla denuncia dei redditi fino a 10 milioni spesi per costituzione del PIP). Il secondo tempo è quello dell'accumulo: la tassa annuale su rendimenti maturati dalla gestione è dell'11% contro l'aliquota del 12,5% che riguarda le rendite finanziarie. Il terzo tempo infine è quello delle prestazioni finali: pagamento della pensione ed eventuale ritiro di una parte del capitale.

Parliamo di polizze finanziarie.
Le polizze finanziarie ultimamente avevano avuto un gran successo grazie ai rendimenti più elevati rispetto alle polizze tradizionali. Su queste polizze non ci saranno più sgravi ma nemmeno tasse da pagare. Le imposte si applicheranno alla fine del contratto. Nella categoria delle polizze finanziarie rientrano i prodotti in cui predomina la componente di investimento come:

a) le unit linked, in cui i premi versati vengono impiegati per sottoscrivere quote di fondi comuni o di Sicav (Società di Investimento a capitale variabile);

b) le index linked, in cui la prestazione finale è agganciata all'andamento di uno o più indici di Borsa o di un paniere di titoli;

c) gli strumenti a capitalizzazione, cioè quei contratti che non offrono alcuna copertura assicurativa ma solo un rendimento minimo garantito.

Spariscono le pensioni di anzianità. Le pensioni nei diversi sistemi:
1) Pensione di vecchiaia
Sistema retributivo: si ottiene al raggiungimento di un determinato requisito d'età (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) in concomitanza di un numero minimo di anni di contribuzione (20 anni). Sistema contributivo: si ottiene al raggiungimento di un determinato requisito d'età (57 anni per tutti) e in presenza di almeno 5 anni dei contribuzione effettiva. Si prescinde dal requisito dell'età se si possono far valere almeno 40 anni di contribuzione effettiva.
2) Pensione d'anzianità
Sistema retributivo: si ottiene al raggiungimento di un determinato requisito d'età e in presenza di almeno 35 anni di contribuzione effettiva. Si prescinde dal requisito dell'età se si possono far valere, nel 2000, almeno 37 anni di contribuzione effettiva. Sistema contributivo: non è previsto un trattamento di pensione diverso da quello di vecchiaia.

Obbligo di trasparenza nelle operazioni. L'introduzione della riforma fiscale sulla previdenza complementare ha comportato un'accentuazione delle operazioni di trasformazione dei contratti di assicurazione sulla vita. Bisogna dunque stare attenti a tutelare i diritti degli assicurati. L'ISVAP ha quindi emanato la circolare 421/D che introduce l'obbligo della presentazione di un documento informativo per rendere trasparente l'intervenuta modifica contrattuale. Il documento deve contenere le seguenti informazioni:
- le variazioni dei termini contrattuali;
- i criteri di impiego e di gestione delle disponibilità maturate;
- gli eventuali effetti negativi sulla prestazione derivanti dall'adozione di differenti basi demografiche;
- l'indicazione di eventuali periodi di carenza della copertura caso morte;
- gli effetti dell'operazione sull'esercizio del diritto di riscatto;
- il trattamento tributario dei premi e delle prestazioni;
- la facoltà di avvalersi del diritto di recesso;
- l'eventuale costo amministrativo dell'operazione.

Deduzione fiscale di chi non lavora
La riforma scattata nel 2001 ha migliorato sensibilmente il regime fiscale della previdenza integrativa. Le riforme hanno inciso su tutti i tre momenti che caratterizzano la vita dei Fondi pensione: il versamento dei contributi; la tassazione dei rendimenti; la tassazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda i contributi, le somme versate alle polizze pensionistiche e ai Fondi pensione sono deducibili per tutti gli iscritti fino al 12% del reddito complessivo, con un tetto massimo di 10 milioni all'anno.

Nel caso dei lavoratori dipendenti, rientrano nel plafond anche i contributi versati dal datore di lavoro: inoltre, per sfruttare il beneficio fiscale è necessario che sia destinata al Fondo pensione una quota dell'accantonamento annuale al Tfr pari ad almeno il 50% dei contributi versati.

Per i "nuovi iscritti" ai Fondi - cioè i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 - il Tfr deve invece essere utilizzato per intero.

Gli stessi benefici fiscali si applicano anche a chi non lavora: così se la persona iscritta non ha redditi propri, la deduzione del 12% spetta al familiare al quale risulta a carico. In questo caso non esiste il vincolo di destinazione del Tfr (se si tratta di un dipendente) ma resta il limite della cifra assoluta di 10 milioni.

Se invece la persona che non lavora ha entrate proprie (per esempio, da fabbricati), può dedurre i versamenti fino a esaurimento del proprio reddito, mentre per la parte residua lo sgravio spetta al familiare al quale è a carico.

Per quanto riguarda invece i rendimenti, la gestione del Fondo pensione è soggetta a un'imposta dell'11% (invece che del 12,5 applicata agli altri prodotti finanziari, come i fondi comuni d'investimento) sul risultato netto maturato ogni anno.

La riforma modifica anche il trattamento delle prestazioni che si possono ottenere dal fondo, con un regime che tende a favorire la rendita vitalizia a scapito del capitale in un'unica soluzione. In particolare per le rendite è imponibile solo la parte al netto dei contributi già tassati: si paga il 12,5% sulla rivalutazione annuale e l'aliquota progressiva Irpef sulla parte restante. Se invece si chiede un capitale in un'unica soluzione (questa scelta è in genere possibile sino al 50% dell'importo maturato), si applica la tassazione separata sull'intero importo, salvo un conguaglio in base all'aliquota Irpef dei cinque anni precedenti. Se però il capitale non è superiore a un terzo, la base imponibile è costituita solo dai redditi che in precedenza non sono stati tassati: anche in questo caso si applica il successivo conguaglio.

Chi controlla i Fondi pensione? La Covip approva gli statuti dei Fondi, svolge l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività, approva le convenzioni con i gestori, controlla la gestione tecnica, patrimoniale e contabile dei fondi.

La Covip, inoltre, vigila anche sui quasi 800 "vecchi" fondi, preesistenti alla riforma del 1995.
La gestione delle risorse finanziarie dei Fondi è affidata a specifici soggetti che devono soddisfare determinati requisiti patrimoniali. Per istituti di credito, Sim, e Sgr questi requisiti vengono stabiliti dalla Banca d' Italia; mentre per le compagnie di assicurazione, la competenza è dell'Isvap.

Il glossario dei Fondi pensione

Pensione di anzianità
È legata non all'età anagrafica ma a un certo numero di anni di contributi versati da parte del lavoratore.

Pensione di vecchiaia
È il trattamento che viene corrisposto al raggiungimento di una certa età anagrafica da parte dell'iscritto al Fondo.

Capitalizzazione (o Accumulazione)
Sistema di accantonamento dei contributi in base al quale la pensione futura dipende dagli importi effettivamente versati dall'iscritto al Fondo.

Ripartizione
Sistema previdenziale in cui i contributi versati dai lavoratori in attività finanziano le pensioni di chi ha già smesso di lavorare: si contrappone a quello a capitalizzazione.

Contribuzione definita
Meccanismo di funzionamento dei Fondi pensione per i lavoratori dipendenti: l'importo dei contributi è fisso e la prestazione finale varia in rapporto all'andamento della gestione.

Fondo pensione aperto
È promosso direttamente dai gestori autorizzati (compagnie di assicurazione, banche, Sim, Società di gestione del risparmio): si rivolge in particolare a lavoratori autonomi e liberi professionisti e, più in generale, a tutti i lavoratori per i quali non esistono e non operano i fondi chiusi o ad ambito definito.

Fondo pensione chiuso
Si rivolge ad ambiti definiti di lavoratori, come i dipendenti di una azienda o gli appartenenti a una categoria professionale.

Prestazione definita
È il Fondo pensione in cui l'ammontare dei contributi dipende dalla prestazione che si vuole ottenere alla scadenza.

Sito realizzato da After S.r.l.

Da non perdere

CAMILLE PISSARRO. IMPRESSIONI INCISE
"ARTE IN MEMORIA 2" ALLA SINAGOGA
JOSHUA REYNOLDS A PALAZZO DEI DIAMANTI